martedì, Maggio 14, 2024

Criminalità giovanile, le soluzioni del Governo sono carcere e daspo

Il Governo ha approvato un decreto per il contrasto alla criminalità giovanile. Previsto il daspo urbano per i possessori di droga.

Condividi

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti di contrasto alla criminalità giovanile. Il decreto interviene sul processo penale a carico di imputate e imputati minorenni, favorendo l’arresto dei e delle giovani:

  • si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del o della minorenne colto o colta in flagranza;
  • per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai e alle maggiori di 14 anni scende da 5 anni a 4;
  • si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei e delle maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
  • si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del o della minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi, violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).

L’ammonimento e il divieto di utilizzo dei cellulari

Il Governo ha introdotto una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i e le minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Per contrastare il fenomeno della criminalità giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, il decreto modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’avviso orale. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano con i proventi di attività delittuose. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai e alle minorenni a partire dai 14 anni. Il decreto prevede che il questore possa proporre all’autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Il daspo urbano

Si estende l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano”, il divieto di accesso a particolari aree della città, ai e alle maggiori di 14 anni. Il decreto prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe. La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.  Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Carcere e percorsi di rieducazione

Si introduce una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del o della minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, si introduce la possibilità di svolgere lavori socialmente utili o di collaborare a titolo gratuito con enti no profìt. In caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato.

Si introduce la possibilità che il direttore o la direttrice dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto o della detenuta di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne e che, con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lei o da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto o la detenuta è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

Alberto Pizzolante
Alberto Pizzolante
Nato in provincia di Lecce nel 1997, si è laureato in Filosofia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Dirige likequotidiano.it.

Sullo stesso argomento

Simili

Dello stesso autore