sabato, Aprile 27, 2024

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica

A gennaio 2022 inizierà la procedura per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'ANCI chiede la partecipazione dei sindaci.

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Il 3 febbraio 2022 scadrà il mandato di Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. La complessa procedura per l’elezione del suo successore è normata dall’articolo 87 della Costituzione, secondo il quale il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune. Parteciperanno anche tre delegati per ogni regione (un solo delegato per la Valle d’Aosta) eletti dai Consigli regionali con attenzione alla rappresentanza delle minoranze. Solitamente i Consigli regionali eleggono due delegati espressione della maggioranza e un delegato vicino alla minoranza.

La convocazione dell’Assemblea

Dai primi giorni del 2022 a Palazzo Montecitorio si terranno le votazioni, presiedute dal Presidente della Camera Roberto Fico con l’ausilio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il voto è segreto e per i primi tre scrutini il quorum è fissato a due terzi dell’assemblea, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. L’assemblea è composta da 1008 membri: 630 deputati, 320 senatori (di cui 314 elettivi e 6 a vita) e 58 delegati regionali. I Presidenti di Camera e Senato non partecipano alla votazione. Il 4 gennaio, cioè 30 giorni prima della scadenza del mandato di Sergio Mattarella, il presidente Fico convocherà il Parlamento in seduta comune.

In caso di dimissioni del presidente in carica, di morte o di impedimento permanente dello stesso, l’assemblea sarebbe convocata entro 15 giorni. Se si dovesse procedere all’elezione di un nuovo presidente a camere sciolte o nei tre mesi precedenti allo scioglimento delle stesse, l’assemblea si riunirebbe entro il quindicesimo giorno dall’insediamento delle nuove camere. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere, a meno che questo periodo di tempo non coincida, in tutto o in parte , con gli ultimi sei mesi della legislatura (art. 88 della Costituzione).

L’articolo 84 della Costituzione stabilisce che può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Il mandato dura sette anni dalla data del giuramento, che avviene davanti al Parlamento in seduta comune. Non è previsto un numero massimo di mandati.

L’appello dell’ANCI

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro, ha lanciato un appello affinché tra i delegati regionali siano eletti dei sindaci. I delegati, infatti, sono eletti dai consiglieri regionali ma non devono necessariamente essere eletti tra i consiglieri regionali. In un’intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Bari ha motivato la sua richiesta: “In questo particolare momento sarebbe importante, per quanto numericamente ininfluente, evocare almeno sul piano simbolico che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato […]. Nel periodo straordinariamente difficile della pandemia i sindaci hanno dato un contributo fondamentale per tenere unite le comunità. La partecipazione al più alto collegio elettorale della Repubblica sarebbe un gran bel segnale dal punto di vista sociale, politico e istituzionale. Al di là della possibilità reale di incidere“.

redazione@likequotidiano.it

Alberto Pizzolante

Alberto Pizzolante
Alberto Pizzolante
Nato in provincia di Lecce nel 1997, si è laureato in Filosofia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Dirige likequotidiano.it.

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