venerdì, Aprile 26, 2024

Referendum: Limiti agli abusi della custodia cautelare

Il testo del quesito, le conseguenze dell'approvazione, il funzionamento della custodia cautelare, le ragioni del sì e quelle del no.

Condividi

Dopo l’approfondimento sul quesito referendario riguardante l’abolizione del Decreto Severino, pubblichiamo un’analisi della proposta di revisione dell’applicazione delle misure di custodia cautelare.

Il quesito (scheda di colore arancione)

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?»

Cos’è la custodia cautelare

La custodia cautelare in carcere è una misura cautelare personale, coercitiva e custodiale, prevista e disciplinata dall’art. 285 del codice di procedura penale. La custodia cautelare, al pari di tutte le misure cautelari, è disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero; il giudice competente è il giudice per le indagini preliminari, se l’esigenza cautelare emerge durante la fase delle indagini, altrimenti è il giudice presso il quale pende il giudizio.

Col provvedimento che dispone la custodia, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’indagato o imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. 

Cosa succede se vince il Sì

Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi e si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”. Questa è la motivazione che viene utilizzata più di frequente per disporre la custodia cautelare, molto spesso senza che questo rischio esista veramente.

Le ragioni del Sì

La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva, ma spesso anche rispetto a una qualsiasi condanna non definitiva, è una pratica di cui si abusa. Da strumento di emergenza è stato trasformato in una vera e propria forma anticipatoria della pena. Ciò rappresenta una palese violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e ha costretto migliaia di donne e uomini accusati di reati minori, addirittura poi assolti, a conoscere l’umiliazione del carcere prima di un processo.

Le ragioni del No

Secondo i sostenitori del No, è vero che rimarrebbe la possibilità di prevedere la custodia cautelare per rischio di reiterazione dei reati gravi come mafia e uso o minaccia di uso di violenza, ma verrebbe stralciata la possibilità di custodia cautelare per rischio di reiterazione dei reati seguenti: quelli che riguardano i colletti bianchi, detenzione o spaccio di droghe, stalking, furto seriale e finanziamento illecito ai partiti

Paolo Abete

Paolo Abete
Paolo Abete
Nato a Manduria (TA) nel 1998. Studente di Medicina presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Su Like Quotidiano mi occupo di Politica.

Sullo stesso argomento

Simili

Dello stesso autore