martedì, Maggio 13, 2025
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L’attribuzione del cognome paterno ai figli causa l’invisibilità della madre

La Corte Costituzionale ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha definito discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Secondo la Corte, l’automatica attribuzione del solo cognome paterno «si traduce nell’invisibilità della madre» ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori. Diseguaglianza che «si riverbera e si imprime sull’identità del figlio».

La Consulta ha spiegato che il cognome «collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis e si radica nella sua identità familiare». Perciò, deve «rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori». L’accordo fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parità. Pertanto, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio «deve comporsi con i cognomi dei genitori», nell’ordine dagli stessi deciso. I genitori, di comune accordo, possono attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del giudice. Tutto ciò, fintantoché il legislatore non decida di prevedere, eventualmente, altri criteri.

Le richieste al legislatore di modifica delle norma sull’attribuzione del cognome

La Corte ha inoltre rivolto un duplice invito al legislatore. In primo luogo, ha auspicato un intervento per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria». Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale. I genitori possono attribuire il doppio di uno di loro soltanto.

Inoltre, ha rimesso alla valutazione del legislatore «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle». Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione. La scelta del cognome attribuito al primo figlio è vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore.

Dall’inizio della legislatura, in Parlamento sono state depositate 11 proposte di legge per cambiare le norme sull’attribuzione dei cognomi ai figli. Cinque di queste hanno già iniziato l’esame alla Commissione Giustizia del Senato. I testi sono a prima firma di Laura Garavini (Pd), Julia Unterberger (Gruppo per le autonomie), Paola Binetti (Forza Italia), Loredana De Petris (Liberi e Uguali) e Simona Malpezzi (Pd). 

Referendum: Riforma del CSM

Dopo gli approfondimenti sui quesiti referendari riguardanti l’abolizione del Decreto Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati, e l’equa valutazione dei magistrati, pubblichiamo un’analisi della proposta di riforma del CSM.

Il quesito (scheda di colore verde)

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

Che cos’è e come funziona il CSM?

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. È presieduto dal Presidente della Repubblica, che è membro di diritto al pari del Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale. Gli altri 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, al loro interno, per un terzo viene dal Parlamento in seduta comune.

Le correnti

Le correnti sono i “partiti” dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall’organo: come ha dimostrato il “caso Palamara”, intervengono per favorire l’assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni. Si muovono in un’ottica di promozione del gruppo. Spesso agiscono con una logica spartitoria e consociativa, cosicché le decisioni sono prese all’unanimità per “pacchetti” concordati tra i capicorrente. Tra le più note vi sono Magistratura indipendente, Unicost e Area.

Cosa succede se vince il Sì?

Viene abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.

Le ragioni del Sì

Ci sarebbero votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico. Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme e, pertanto, nei fatti deve avere il sostegno di una delle correnti.

Le ragioni del No

La modifica proposta dal referendum non è una buona soluzione per fermare le correnti. Bisogna puntare non tanto sulla presentazione della candidatura, ma sul sorteggio (puro o temperato che sia) tra i magistrati per decidere i membri del CSM. Solo il sorteggio potrebbe mettere alla pari il magistrato che ha alle spalle il supporto di una corrente con il magistrato indipendente che ha sempre lavorato bene sul territorio.

Referendum: Equa valutazione dei magistrati

Dopo gli approfondimenti sui quesiti referendari riguardanti l’abolizione del Decreto Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare e la separazione delle carriere dei magistrati, pubblichiamo un’analisi della proposta sull’equa valutazione dei magistrati.

Il quesito (scheda di colore grigio)

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?»

Consigli giudiziari

Sono organismi territoriali composti da magistrati, ma anche da membri “non togati”: avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Questa componente laica, che rappresenta un terzo dell’organismo, è esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati.

Cosa succede se vince il Sì

Con il sì viene riconosciuto anche ai membri “laici”, cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

Le ragioni del Sì

Questa sovrapposizione tra “controllore” e “controllato” rende poco attendibili le valutazioni e favorisce la logica corporativa. 

Le ragioni del No

In un processo l’avvocato svolge il ruolo di controparte del magistrato, quindi non è giusto che si occupi della sua valutazione.

Paolo Abete

Zelensky: «Riconoscere la Russia come Stato terrorista»

Sono passati 94 giorni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso alla Nazione ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione sul campo: «Le aree chiave di lotta al fronte sono ancora Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna e altre città dove si concentra l’offensiva russa. La nostra difesa resiste. Sono grato a tutti coloro che resistono a questo assalto degli occupanti. Oggi, l’esercito russo ha lanciato attacchi assolutamente insensati e apertamente barbari nella regione di Sumy.

Lavoriamo tutti i giorni per rafforzare la nostra difesa, a partire dalla fornitura armi. Naturalmente molto dipende dai nostri partner, da quanto sono pronti a fornire all’Ucraina tutto il necessario per difendere la libertà. E io mi aspetto buone notizie a riguardo già la prossima settimana. Non credo che potremmo riprendere tutto il nostro territorio con mezzi militari. Se decidessimo di procedere in questo modo perderemmo centinaia di migliaia di persone».

Durante il messaggio al Paese, Zelensky ha chiesto al mondo di «riconoscere ufficialmente la Russia come Stato terrorista e Stato sponsor del terrorismo». Secondo Zelensky, il riconoscimento «riflette la realtà quotidiana che gli occupanti hanno creato in Ucraina e che sono ansiosi di portare in Europa. Questo deve essere stabilito legalmente». Il presidente ha dichiarato che al Consiglio europeo parlerà del «terrore che è diventato di fatto l’unica forma di azione dello Stato russo nei confronti dell’Europa. Terrore nella terra ucraina, terrore nel mercato energetico in Europa, non solo nel nostro Paese. Terrore nel mercato alimentare, su scala globale. E quale sarà il prossimo terrore? Solo insieme, tutti europei, saremo in grado di fermare la politica di uno Stato come questo».

Ad aprile l’export cresce dell’11,8% su base annua

Secondo i dati pubblicati dall’Istat, ad aprile 2022 l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 registra un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+6,4%) rispetto alle esportazioni (+1,9%).

L’incremento su base mensile dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, ad eccezione dei beni intermedi (-2,4%), ed è dovuto soprattutto all’aumento delle vendite di energia (+37,0%). Anche dal lato dell’import, la crescita congiunturale è determinata principalmente dall’incremento degli acquisti di energia (+14,6%). Aumentano anche le importazioni di beni strumentali (+4,0%) e beni intermedi (+3,3%) mentre diminuiscono quelle di beni di consumo durevoli (-9,8%) e non durevoli (-0,4%).

Nel trimestre febbraio-aprile 2022, rispetto al trimestre precedente, l’export cresce del 7,2%; l’aumento, generalizzato, è più sostenuto per energia (+28,8%), beni di consumo non durevoli (+11,4%) e beni intermedi (+7,0%). Nello stesso periodo, l’import segna un rialzo congiunturale del 17,9%, cui contribuiscono in particolare i forti aumenti degli acquisti di energia (+35,2%) e beni intermedi (+14,0%). Diminuiscono gli acquisti di beni di consumo durevoli (-1,7%).

Ad aprile 2022, l’export cresce su base annua dell’11,8%. L’aumento, esteso a i tutti i raggruppamenti ad esclusione dei beni strumentali (-1,7%), è particolarmente accentuato per energia (+134,8%). L’import registra una crescita tendenziale più intensa (+59,3%), molto elevata per energia (+193,8%). Ad aprile 2022, il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue è pari a 2.292 milioni, a fronte di un avanzo di 4.858 milioni dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico raggiunge gli 8.862 milioni (era pari a 2.901 milioni un anno prima). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, seppur ampio, si riduce: da 7.760 milioni per aprile 2021 a 6.570 milioni per aprile 2022.

Ad aprile 2022 si rilevano aumenti su base annua dell’export verso la maggior parte dei principali paesi partner extra Ue27; i più ampi riguardano Stati Uniti e paesi OPEC (per entrambi +19,0%), Turchia (+14,7%), Regno Unito (+13,6%) e Svizzera (+11,2%). Le vendite verso la Russia (-48,4%), in particolare, e verso Giappone (-17,0%) e Cina (-15,9%) risultano in forte calo. Gli acquisti dalla Russia (+118,8%) e dai paesi OPEC (+109,6%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni dai paesi extra Ue27. Le importazioni dal Regno Unito (-2,6%) sono in lieve diminuzione.

L’Oklahoma ha vietato l’aborto fin dalla fecondazione

L’Oklahoma ha approvato la legge sull’aborto più restrittiva degli Stati Uniti. Il provvedimento ha introdotto un divieto totale di aborto fin dalla fecondazione, cioè dal momento in cui avviene la fusione tra spermatozoo e ovulo. L’aborto sarà quindi vietato in ogni caso, ad eccezione delle emergenze mediche o nei casi di stupro, violenza sessuale o incesto. La legge definisce la «fecondazione» come «la fusione di uno spermatozoo con un ovocita». L’aborto diventa quindi un reato perseguibile. I privati cittadini possono fare causa a chi lo pratica.

La legge non rispetta le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’aborto. La pillola del giorno dopo non sarà vietata. L’Oklahoma è il terzo stato per maltrattamenti infantili. Il 19% dei bambini sotto i cinque anni vive in povertà. È il quarto stato per numero di gravidanze in adolescenza. Il Governatore Kevin Stitt, repubblicano, ha dichiarato: «Ho promesso agli abitanti dell’Oklahoma che, come governatore, avrei firmato ogni atto di legge pro-vita che mi fosse capitato sulla scrivania, e sono orgoglioso di mantenere questa promessa oggi. Dal momento che la vita inizia al momento del concepimento, è da allora che abbiamo la responsabilità, come esseri umani, di fare tutto il possibile per proteggere la vita di quel bambino e di sua madre. Questo è ciò in cui credo ed è ciò che crede la maggior parte degli abitanti dell’Oklahoma».

L’interruzione di gravidanza è oggetto di discussione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che potrebbe votare a favore del rovesciamento della sentenza Roe contro Wade, che aveva legalizzato l’aborto nel corso del primo trimestre di gravidanza.

Referendum: Separazione delle carriere dei magistrati

Dopo gli approfondimenti sul quesito referendario riguardante l’abolizione del Decreto Severino e i limiti agli abusi della custodia cautelare, pubblichiamo un’analisi della proposta di separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti.

Magistrato requirente e magistrato giudicante

Il magistrato requirente è colui che svolge il ruolo di accusa durante un processo. Questa funzione è anche conosciuta con il termine “Pubblico Ministero” (PM). Il magistrato giudicante è invece il giudice che deve decidere le sorti del processo. Egli ascolta le ragioni dell’accusa e della difesa e dovrà assumere un atteggiamento neutrale ed imparziale, con l’obiettivo di esprimere un giudizio obiettivo.

Cosa succede se vince il Sì

Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Con il referendum si introdurrebbe, di fatto, una separazione delle carriere.

Le ragioni del Sì

Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità di PM e poi, d’un tratto, diventano giudici. Bisogna garantire a tutti un giudice che sia veramente “terzo” e trasparenza nei ruoli. Basta con le “porte girevoli”, basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti. Nel corso della carriera, gli stessi magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Si alternano nelle diverse funzioni. È capitato che lo facessero anche nel corso dello stesso processo.

Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica. Essa crea uno spirito corporativo tra le due figure e compromette un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico. Nelle grandi democrazie i PM hanno carriere nettamente separate da quelle dei giudici.

Le ragioni del No

Nel 2020 i passaggi da una funzione all’altra hanno riguardato solo lo 0,16% dei magistrati. L’obiettivo del referendum è far passare il PM sotto il controllo della politica, come accade in USA o Francia, dove raramente un PM può indagare per reati politici nei confronti del partito che controlla il Ministero della Giustizia.

Il quesito (scheda di colore giallo)

«Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?»

Paolo Abete

Guerra in Tigray: il ruolo dell’Unione Africana

In occasione della Giornata dell’Africa, la Global Society of Tigray Scholars and Professionals (GSTS) invita tutti gli africani a dire no al genocidio sul Tigray.
«Noi della GSTS commemoriamo il 59° anniversario della fondazione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), un precursore dell’Unione Africana (UA). Il 25 maggio 1963, i Capi di Stato africani si riunirono ad Addis Abeba, in Etiopia, per adottare la Carta dell’OUA. La Carta racchiudeva l’ambizione di promuovere l’unità e la solidarietà delle persone in tutta l’Africa, affinché gli Stati intensificassero i loro sforzi per ottenere una vita migliore per i loro popoli. Quasi sessant’anni dopo, l’ottimismo che circonda queste parole e gli obiettivi prefissati devono essere messi a confronto con ciò che è stato realizzato e con i fallimentari tentativi di soddisfare le aspettative.

Tigrini di ogni estrazione politica si impegneranno in queste discussioni in modo costruttivo e lavoreranno per costruire un’Africa migliore. I tigrini sono orgogliosi della loro eredità africana. Fondarono una delle prime civiltà africane, il regno di Axum. Il Cristianesimo e l’Islam furono accolti e misero radici nel Tigray prima di espandersi in altre parti dell’Etiopia. Il Tigray è una parte importante del mosaico storico, culturale, spirituale e politico africano. I tigrini hanno una lunga storia di resistenza contro il colonialismo che simboleggia la lotta collettiva dei popoli dell’Africa per liberarsi dalla dominazione e dallo sfruttamento straniero».

Il silenzio dell’Unione Africana sul conflitto in Tigray

«In quanto porta d’accesso all’Etiopia dal mondo, tutte le principali guerre anticoloniali furono combattute e respinte nel Tigray. Il popolo tigrino salvaguardò l’indipendenza dell’Etiopia. Fu motivo di orgoglio per gli africani e per i neri di tutto il mondo. La battaglia di Adua contro l’Italia coloniale nel 1896 ebbe luogo nel Tigray. Nonostante il suo glorioso passato e il contributo all’attuale Etiopia e all’Africa, il Tigray sta soffrendo oggi. La gente del Tigray sta sanguinando e sta vivendo un genocidio. Dal 4 novembre 2020, il Tigray è l’epicentro della guerra più grande e mortale del mondo. Sì, più grande anche di quanto sta avvenendo in Ucraina e nel resto del mondo.

Le forze etiopi ed eritree, insieme a quelle Amhara e di altre forze regionali, sostenute da massicce forniture di armi e droni armati da Emirati Arabi Uniti, Turchia, Iran, Israele, Russia e Cina, hanno condotto una guerra totale al popolo del Tigray. Questo è stato ignorato nelle discussioni e nei comunicati stampa provenienti dall’UA, come se la guerra civile stesse accadendo in qualche parte lontana del mondo.

Il ruolo della Global Society of Tigray Scholars and Professionals

«GSTS è un Global Knowledge Network autonomo e apartitico legalmente registrato. È composto da oltre 5.000 studiosi e professionisti del Tigray. Ha l’obiettivo di creare un’economia e una società basate sulla conoscenza. In Tigray e non solo. Rappresenta il mondo accademico, la ricerca multidisciplinare e intersettoriale, lo sviluppo del capitale umano, la promozione e il progresso della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, il trasferimento di tecnologia e conoscenza, lo sviluppo dei giovani. Opera anche nella promozione dell’istruzione e collabora con varie parti interessate alla promozione della pace, del buon governo, dei diritti umani e delle attività umanitarie.

Ad aprile 2022, circa 500.000 persone sono morte per una combinazione di cause: guerra, fame causata dall’uomo e malattie prevenibili. Mentre i Capi di Stato erano ad Addis Abeba nel febbraio 2022, la guerra era ancora forte. Il blocco del Tigray, che ogni giorno uccideva civili innocenti, la maggior parte dei quali erano bambini, donne e anziani, era in corso. Ma i Capi di Stato non hanno menzionato il Tigray. C’è stato spazio solo per i luoghi comuni sull’unità africana, il governo e il multilateralismo. Al primo ministro etiope è stata dato spazio per rivendicare la vittimizzazione inflitta da forze e attori esterni che rendono difficile la risoluzione delle questioni interne».

Le azioni di Moussa Faki Mahamat

«Viene da chiedersi cosa direbbero i grandi Stati africani del passato di questo spettacolo triste nel cuore dell’arena politica africana? Cosa penserebbe Nkrumah di questo circo? Cosa direbbe Mandela dell’indifferenza alla sofferenza mostrata da questi “dignitari”? E Cosa penserebbe Nyrere dell’Unione Africana? Cosa direbbe Ruth First, che ha pagato il prezzo più alto combattendo contro l’Apartheid in Sudafrica? Cosa direbbero i leader dei 32 stati che hanno creato l’OUA quando l’organizzazione viene utilizzata come copertura per crimini eclatanti che i leader africani commettono contro il loro popolo? Senza dubbio, sosterrebbero collettivamente la profonda affermazione di Martin Luther King: L’ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque“. Si stanno rivoltando nelle loro tombe! Cosa significa la Giornata dell’Africa per i tigrini? Tradimento e speranza.

Perché tradimento? Nei suoi 5 anni come capo dell’UA, è diventato chiaro che il signor Moussa Faki Mahamat non è riuscito ad essere all’altezza degli ideali dell’Unione africana e dei suddetti giganti. È diventato chiaro che non possiede il coraggio politico né l’attitudine umanitaria per mettere al primo posto la pace e per intraprendere la strada verso una soluzione pacifica della guerra e per la guarigione di coloro che stanno soffrendo nel Tigray e altrove in Etiopia. Purtroppo, durante questa guerra, Mahamat ha preso in parola il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, dicendo che “l’Etiopia ha intrapreso un’azione militare “legittima” nella sua provincia del Tigray per preservare l’unità e la stabilità del paese“.

Nel frattempo, già nel dicembre 2020 stavano uscendo notizie secondo cui migliaia di tigrini erano stati uccisi da etiopi/eritrei e dalle loro forze alleate e che si stavano verificando stupri e violenze sessuali su vasta scala e sistematici».

La complicità dell’Unione Africana

«Gli stati membri dell’UA sono diventati spettatori, osservando il genocidio nel paese che ospita la sede dell’UA. La crisi del Tigray è una chiara e tragica dimostrazione di quanto potenti individui e istituzioni africane possano lavorare contro gli interessi delle persone che affermano di rappresentare. Ha anche amplificato la profonda crisi nell’immaginario africano – uno scontro tra l’ottimismo sulla necessità di uno sviluppo africana e il pessimismo generato dall’apatia e dalla mancanza di forza morale dell’attuale leadership in tutto il continente. Testimonia anche chiaramente come l’UA venga usata come scudo per i dittatori africani che commettono crimini efferati contro il loro popolo.

La giornata dell’Africa rappresenta anche la speranza per i Tigrini. Una serie di organizzazioni della società civile e singoli africani hanno espresso il loro orrore per il genocidio del Tigray e hanno preso posizione in solidarietà con il popolo del Tigray. Di fronte al totale blackout dei media e alla disinformazione da parte dei media nazionali e internazionali, molti hanno parlato risolutamente per una fine pacifica di questa crisi nel Tigray e in Etiopia. Ringraziamo l’Associazione degli avvocati africani e altre istituzioni e individui che finora hanno fatto un eloquente e sentito appello alla giustizia nel Tigray».

Alberto Pizzolante

Clima di fiducia e fatturato dell’industria

A maggio 2022, l’Istat stima un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,0 a 102,7) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 108,4 a 110,9). Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori sono in aumento. In particolare, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati passando, rispettivamente, da 97,3 a 103,6 e da 100,8 a 104,6. Il clima futuro passa da 98,9 a 99,8.

Con riferimento alle imprese, nell’industria l’indice di fiducia mostra una diminuzione (nella manifattura cala da 109,9 a 109,3 e nelle costruzioni scende da 160,6 a 158,7) mentre nei servizi aumenta decisamente (nei servizi di mercato l’indice aumenta da 97,2 a 103,6 e nel commercio al dettaglio cresce da 103,6 a 105,5). Nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordini mentre le attese sulla produzione sono in lieve aumento; le scorte sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nel comparto delle costruzioni tutte le componenti registrano un’evoluzione negativa. Nel commercio al dettaglio la dinamica positiva dei giudizi sulle vendite e sulle scorte di magazzino si contrappone ad un lieve peggioramento delle aspettative sul volume delle vendite future.

Il fatturato dell’industria

A marzo, l’Istat ha stimato che il fatturato dell’industria è aumentato del 2,4% in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+2,6% quello interno e +1,8% quello estero). Nel primo trimestre l’indice complessivo è cresciuto del 4,7% rispetto al trimestre precedente (+ 4,3% sul mercato interno e +5,5% su quello estero).

Gli indici segnano aumenti congiunturali per l’energia (+12,0%), i beni intermedi (+3,0%) e i beni di consumo (+1,9%), mentre i beni strumentali registrano una lieve riduzione (-0,5%). Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 21,4%, con incrementi del 21,6% sul mercato interno e del 20,9% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 23 come a marzo 2021.